In questi giorni sono usciti articoli sulla stampa locale, che annunciavano con enfasi “colpi di spugna alle aree pre-Parco” oppure lo “stop ai vincoli paesaggistici ai piedi dei Colli”. Con questo intervento il “Coordinamento delle Associazioni ambientaliste del Parco Colli”, cerca di fare chiarezza ed evidenziare le responsabilità della situazione.
Su aree limitrofe, pre-parco e contigue c’è una incredibile confusione. Colpa di chi, prima considerazione, se non di chi ha finora legiferato in materia? E che ora magari vorrebbe anche far bella figura coi cittadini, che invece ha preso in giro.
Tentiamo, semplificando più possibile, di chiarire le cose.
Il Piano Ambientale, approvato nel ‘98, ha introdotto, sulla base della legge istitutiva, le cosiddette “aree limitrofe”, modeste porzioni di territorio a ridosso dell’area Parco. Si tratta di parti – come chiarisce la Relazione del Piano – che “costituiscono una ridotta porzione delle ben più ampie aree contigue o di pre-parco che la Regione deve assumere ai sensi della legge regionale 40 del 1984 e della legge nazionale 394 del 1991”.
L’art. 4 della citata legge 40 stabilisce in effetti che “nei territori esterni ma contigui ai parchi possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato” che vengono chiamate “zone di pre-parco”. Articolo mai applicato, tant’è che nel 2005 la Regione ha introdotto un nuovo articolo che dice: “Il piano ambientale provvede a individuare e a disciplinare le zone di pre-parco ai sensi dall’art. 4 della LR 40/’84”.
E il 29.10.2007 il Parco incarica il dr. Buggin di attuare tale disposto. Incarico che finisce nel nulla 2 anni dopo con la consegna di un illeggibile elaborato che finisce in un cassetto per mai più uscirne.
10 anni dopo, 30.10 del 2016, la Regione, sotto la pressione del Berlato, cambia ancora le norme: sostituisce quelle del 2005 con un art. 2 bis: “La Regione d’intesa con l’Ente parco, introduce, all’interno delle aree attualmente incluse nel Parco, i confini delle aree contigue” [ecco adesso le “aree contigue”!]. Articolo surreale (aree contigue si, ma interne al Parco!) in contrasto anche lessicale con la legge 40/84 ancora in vigore.
Ma ad aumentare la confusione stabilisce anche che “Nelle more dell’insediamento dell’Ente gestore, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ente Parco dei Colli Euganei e con i comuni ricompresi nell’area del Parco medesimo e nelle aree contigue, sottopone al Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli Euganei e delle aree contigue, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Ed è questo comma che la Regione ha tentato di applicare, in modo talmente maldestro che è andata letteralmente a incagliarsi da sola: né in Seconda Commissione regionale, né al Parco (pur retto dal Commissario) è passata la proposta di modifica al perimetro presentata dalla Giunta (tra l’altro col famoso “buco” nel territorio di Galzignano). Fine anche di questo inglorioso capitolo.
In quanto alle aree limitrofe , che abbiamo lasciato al ‘98, avrebbero scoperto adesso, dopo oltre 20 anni, che il Consiglio regionale nell’approvare il PA non le avrebbe considerate. Ergo: non esistono! Da restare allibiti, sotto tanti aspetti. Comunque con l’unica conseguenza che per queste poche aree, marginali, non servirebbe l’autorizzazione paesaggistica. Ecco l’epocale vittoria!
Se, molto semplificata, questa è la storia di come la Regione legifera e come i Comuni attuano queste norme, c’è davvero da chiedersi quale fiducia si possa avere in un confronto serio sui veri problemi del Parco.
“Coordinamento delle Associazioni ambientaliste del Parco Colli”
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